È possibile separarsi o divorziare senza l'ausilio di un avvocato rivolgendosi al Comune, precisamente all'ufficiale di Stato civile. Questa procedura, però, è possibile soltanto in caso di separazione o divorzio consensuale, ovvero quando c'è l'accordo degli ex coniugi su tutti gli aspetti della separazione o del divorzio.
Inoltre, questa procedura non è possibile se la coppia ha figli minori, figli portatori di handicap grave o figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Se non c'è accordo su tutti gli aspetti, sarà necessario rivolgersi al tribunale con l’assistenza obbligatoria di un avvocato o tramite la procedura di negoziazione assistita che richiede la presenza di due avvocati (uno per parte).
Limiti della procedura senza avvocato:
- Non è possibile includere nella separazione consensuale senza avvocato accordi che comportino trasferimenti patrimoniali di beni mobili o immobili. La divisione dei beni dovrà essere regolamentata in un atto separato.
- È ammessa la previsione di un assegno di mantenimento, ma non è possibile inserire il pagamento di un assegno una tantum: in quest'ultimo caso è necessario rivolgersi al tribunale o procedere con la procedura di negoziazione assistita che richiede la presenza di un avvocato per parte.
Come si svolge la procedura davanti al sindaco:
- I coniugi, con o senza l'assistenza di un avvocato (facoltativa), presentano una dichiarazione di volontà di separarsi al sindaco o al suo delegato e stabiliscono le condizioni concordate.
- Dalla data di deposito della dichiarazione decorrono 30 giorni, durante i quali l'ufficio di stato civile può effettuare controlli per verificare l'effettiva volontà di separarsi.
- Dopo 30 giorni, le parti vengono convocate per la conferma della richiesta di separazione o divorzio.
- Se le parti non confermano l'accordo, questo rimane privo di effetti.
- Dopo la conferma dell'accordo, il sindaco lo registra nello stato civile e lo comunica alla cancelleria del tribunale competente.
La procedura si svolge nel Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune dove è registrato l'atto di matrimonio. Anche dinanzi al Comune, per divorziare è necessario prima separarsi e poi, dopo 6 mesi, attivare la procedura di divorzio.